Statuto - Gruppo maestri artigiani posa pietra

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Statuto



GRUPPO dei MAESTRI ARTIGIANI POSATORI PIETRA
dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento


REGOLAMENTO DEL GRUPPO
MAESTRI ARTIGIANI POSATORI PIETRA
dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento

Aprile 2014





ART.1
COSTITUZIONE E SEDE
Nell'ambito della categoria Porfido dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento viene costituito il GRUPPO MAESTRI ARTIGIANI POSATORI PIETRA (di seguito chiamato solo gruppo) la cui sede è presso la stessa Associazione Artigiani in via Brennero a Trento


ART.2
AUTONOMIA E IMPEGNO DI COLLABORAZIONE
Il Gruppo, pur operando in autonomia nel perseguimento degli scopi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, si impegna ad operare in sintonia e stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo Provinciale di Categoria che è l’organismo tecnico-consultivo dell’Associazione per la rappresentanza degli interessi di settore.


ART.3
SCOPO DEL GRUPPO
Il Gruppo Maestri Artigiani Posatori Pietra ha il preciso scopo di raccogliere ed unificare, intorno ad esso, i Maestri Artigiani Posatori Pietra della Provincia di Trento, per dar vita ad uno spirito unitario che accresca il prestigio sociale, economico e professionale della categoria. Il perseguimento di tali scopi dovrà essere eseguito in rispetto dell'articolo 2 del presente regolamento.

ART.4
AMMISSIONE E SOCI
Al Gruppo potranno aderire unicamente i Maestri Artigiani Posatori Pietra con titolo rilasciato dall’Assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. L' ammissione è decisa a giudizio esclusivo del Coordinamento di Gruppo.
I soci si distinguono in soci ordinari, onorari, sostenitori.

I Soci Ordinari sono costituiti dai Maestri
Artigiani Posatori Pietra imprenditori Soci dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento che ne abbiano fatto specifica richiesta su modulo predisposto dal Coordinamento di Gruppo che, verificate le credenziali richieste, ne deciderà l'insindacabile giudizio di ammissione.  Unicamente i soci ordinari possono far parte del Coordinamento di Gruppo.
Ai Soci Ordinari è richiesto il versamento della quota annuale di adesione stabilita dal presente regolamento in apposita sezione ed eventualmente aggiornata, di anno in anno, dal Coordinamento di Gruppo

I Soci Onorari sono costituiti dai Maestri Artigiani Posatori Pietra che, per cessazione di attività o ritiro in pensione, abbiano perso la qualità di imprenditore a condizione che siano stati soci dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese quando in attività.  I soci onorari non possono far parte del Coordinamento di Gruppo ma possono altresì partecipare alle attività da esso promosse come in seguito definito. Ai soci onorari non è richiesto il versamento della quota di adesione stabilita.

I Soci Sostenitori sono costituiti da enti o associazioni che per la loro funzione e autorità hanno promosso e sostengono a vario titolo la figura del Maestro Artigiano Posatore Pietra, sia con sostegno istituzionale che di immagine, formativo o finanziario. Vengono nominati dal Coordinamento di Gruppo a decisione unanime o proposti e approvati in sede di assemblea.


ART.5
FINALITA' DEL GRUPPO
Il Gruppo, attraverso le decisioni del Coordinamento di Gruppo ed in sintonia con le direttive di Categoria, per il raggiungimento dei fini enunciati nel precedente articolo potrà:
Promuovere e collaborare con gli Enti pubblici e privati preposti per la realizzazione della bottega scuola;
Predisporre un elenco dei Maestri Artigiani Posatori Pietra disponibili a prestare la propria opera in qualità di docenti di corsi promossi da Enti pubblici o privati, segnalando gli eventuali ambiti di competenza formativa;
Promuovere e ricercare specifiche opportunità di collaborazione con il sistema scolastico, in particolare con gli Istituti di Formazione Professionale e con tutte le istituzioni pubbliche e private nelle quali possa risultare auspicabile l'intervento formativo del Maestro Artigiano Posatore Pietra;
Creare un marchio distintivo dei Maestri Posatori Pietra Associati;
Prendere tutte quelle iniziative opportune ed utili per la formazione continua degli associati ponendosi come interlocutore nei confronti degli Enti pubblici preposti a tale scopo;
Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione sinergica con gli enti di sviluppo del settore della pietra trentina.
Approfondire le conoscenze tecniche di posa e delle tecnologie dei materiali, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse del settore della pietra di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico etc.), coinvolgendo gli organi di formazione, informazione e cultura.
Evidenziare, attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l’eccellenza professionale e l’attività meritoria dei Maestri Artigiani (anche sotto il profilo deontologico), quale esempi di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze dell’arte della posa del porfido del Trentino e della sua diffusione nel mondo.
Approfondire le conoscenze tecniche del settore della posa del porfido del Trentino, quale premessa di una qualificazione professionale che si adegui ai tempi e alle necessità nazionali ed internazionali.
Predisporre un codice deontologico da sottoporre agli associati che si impegneranno a rispettare a salvaguardia della figura del Maestro Artigiano Posatore;
Promuovere il riconoscimento del Maestro Artigiano quale consulente per la valutazione della qualità dei lavori pubblici;
Collaborare con gli altri gruppi dei Maestri Artigiani della posa.



ART.6
RISPETTO E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli aderenti al Gruppo si impegnano a rispettare il presente regolamento pena l'espulsione decisa insindacabilmente dal Coordinamento di Gruppo.  Eventuali aggiornamenti o variazioni al regolamento proposte dal Coordinamento di Gruppo dovranno essere approvate dall' assemblea e comunicate a tutti i soci.


ART.7
RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualità di socio si perde per recesso libero, decadenza ed esclusione. Il recesso è consentito al socio che non si trovi più nella condizione di partecipare al conseguimento degli scopi sociali. La decadenza da socio interviene in caso di morte mentre l'esclusione è deliberata dal Coordinamento di Gruppo e ratificata dall’Assemblea nei confronti di chi verrà a trovarsi inadempiente nelle norme statutarie, regolamentari o deontologiche. Inoltre il Coordinamento di Gruppo può escludere il socio che:

a) senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il Gruppo;

b) in qualunque modo danneggi, o tenti di danneggiare, moralmente e materialmente il Gruppo o fomenti dissidi o arrechi grave pregiudizio all' attività del Gruppo e degli altri soci;

c) prenda parte, senza preventiva autorizzazione del Coordinamento di Gruppo, ad iniziative od operazioni singole o collegiali contrastanti o concorrenti a quella del Gruppo;

d) sia moroso nel versamento della quota di adesione annuale.

e) sia moroso nel versamento della quota associativa dell’Associazione Artigiani.

L’esclusione dovrà successivamente essere ratificata da una votazione presa dalla maggioranza dell’assemblea. La votazione sarà valida con il 50% più uno dei presenti.


ART.8
COMUNICAZIONE DELLE DELIBERE
Le delibere del Coordinamento di Gruppo in ordine alle disposizioni contenute nel precedente articolo 7, nonché quelle relative all' ammissione devono essere comunicate all' interessato a mezzo e-mail, PEC.


ART.9
PATRIMONIO DEL GRUPPO
Il patrimonio del Gruppo è costituito:
a) dalle quote sociali che ciascun socio dovrà versare annualmente;
b) dai contributi volontari dei soci, o conferiti a qualsiasi titolo, provenienti dalle attività connesse al raggiungimento dei fini sociali;
c) da tutti i beni che per acquisto, donazione o lascito entreranno a far parte del patrimonio sociale, compresa ogni riserva straordinaria o accantonamento costituito da utili o rimborsi per prestazioni volontarie dei soci a terzi;
e) dai contributi ed elargizioni a titolo promozionale conferiti da non componenti il Gruppo.
Il patrimonio non può essere ripartito fra i soci.


ART.10
ESERCIZIO SOCIALE
L' esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Alla fine dell'esercizio sociale il Coordinamento di Gruppo provvedere alla redazione del bilancio previo inventario compilato con i criteri della saggia prudenza. L' assemblea approva annualmente il bilancio e delibera in ordine al pagamento di tutte le spese e/o costi, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci per rimborso spese. I residui attivi rimarranno a disposizione del Coordinamento di Gruppo per essere utilizzati al raggiungimento dei fini sociali.


ART.11
ORGANI DEL GRUPPO
Sono organi del Gruppo:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Coordinamento di Gruppo;
c) il Responsabile del Coordinamento;
d) i Referenti per le aree di interesse.

La funzione di segreteria viene svolta da un funzionario messo a disposizione dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese che si cura anche di verbalizzare le assemblee e le riunioni del Coordinamento. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segreteria vengono svolte da un componente il Coordinamento che si procurerà di trasmettere verbali e delibere al segretario quanto prima.
Tutte le comunicazioni ai soci e tra i soci, appartenenti o no al Coordinamento, vengono di norma effettuate a mezzo e-mail. Qualora questo non fosse possibile, si procederà a mezzo posta ordinaria. In caso di impellenza, si potrà procedere oltre che a mezzo e-mail, anche con brevi messaggi di testo su telefono cellulare.


ART.12
ASSEMBLEA DEI SOCI
Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie.
L' assemblea ordinaria è convocata dal Coordinamento di Gruppo, almeno una volta all' anno, per approvare il bilancio, per le nomine dei componenti del Coordinamento, per trattare tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno che sono di sua competenza. L' ordine del giorno è obbligatorio.
I soci hanno diritto di fare iscrivere all' ordine del giorno determinati temi e chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione che la richiesta sia presentata per iscritto da almeno quattro soci aventi diritto al voto nell'assemblea. In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L' assemblea straordinaria viene convocata per la trattazione degli argomenti cui il presente regolamento attribuisce alla competenza di essa.


ART.13
CONVOCAZIONE
L' assemblea è convocata con avviso scritto da spedirsi a mezzo e- mail, PEC o posta ordinaria agli aventi diritto all' indirizzo risultante dal registro dei soci. In caso di urgenza può essere fatta via SMS. L' assemblea si ritiene regolarmente costituita quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.


ART.14
VALIDITA' DELLA CONVOCAZIONE
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide solo quando è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in caso di impedimento per giustificati motivi il socio può delegare un altro socio di sua fiducia. Ogni socio può rappresentare solo un altro socio a mezzo di delega scritta.
I soci che ricoprono una carica all’interno del coordinamento non potranno essere delegati a rappresentare alcun socio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati in assemblea.
Le votazioni avvengono unicamente per alzata di mano.
Le elezioni alle cariche sociali dovranno farsi a maggioranza relativa, con scheda a scrutinio segreto.
Le deleghe scritte devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea, conservate per ogni tornata elettorale in amministrazione e menzionate nel verbale di assemblea.


ART.15
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L' assemblea ordinaria e straordinaria, è presieduta da un socio designato dall' assemblea stessa, nomina un segretario ed in caso di votazioni due scrutatori.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea stessa e dal segretario.


ART.16
Il COORDINAMENTO DI GRUPPO
Coordinamento di Gruppo è composto da quattro membri che durano in carica tre anni e dal Referente  del Gruppo Maestri Artigiani Posatori Pietra. Ogni membro del coordinamento può fare un massimo di due mandati consecutivi.
I membri del coordinamento durano in carica tre esercizi; scadono in numero di due il primo e uno il secondo e il terzo esercizio.
La designazione degli uscenti avviene per il primo e secondo turno mediante estrazione a sorte, salvo dimissioni volontarie, ed in seguito per anzianità.
Il Coordinamento di Gruppo è nominato dall’ Assemblea.
Il Referente del Gruppo Maestri Artigiani Posatori Pietra dura in carica 3 esercizi.
Il Responsabile nomina tra i Referenti un suo Vice.
Tutti i membri del Coordinamento di Gruppo non hanno diritto a compenso: ad essi spetta, eventualmente, solo il rimborso delle spese sostenute nell' esercizio delle mansioni svolte per conto del  Gruppo.
Al suo interno il Coordinamento di Gruppo nomina i Referenti per le diverse aree di interesse di cui al successivo articolo 21 i quali avranno compiti di coordinamento delle attività ad essi delegate e ne risponderanno direttamente nel Coordinamento e nelle Assemblee.




ART.17
CONVOCAZIONE DEL COORDINAMENTO
La convocazione del Coordinamento viene fatta dal Responsabile tutte le volte che vi sia materia da deliberare e quando è fatta domanda da almeno due dei suoi componenti. La convocazione è eseguita a mezzo E-mail da farsi almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza può essere effettuata via SMS o altro mezzo idoneo. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti. Le votazioni sono palesi.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale la proposta che ha ricevuto il voto del Responsabile.
I membri del coordinamento possono decretare l’uscita dal Coordinamento di una persona che faccia tre assenze ingiustificate consecutive.


ART.18
COMPITI DEL COORDINAMENTO
Il Coordinamento è investito di tutti i poteri connessi alla gestione del Gruppo. Ad esso spetta pertanto di:
1) eleggere al proprio interno il Responsabile e curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
2) stipulare con enti pubblici o privati tutti gli atti e le convenzioni inerenti all' attività del Gruppo nell'interesse esclusivo dei Maestri Artigiani Posatori Pietra associati;
3) nominare i referenti – all'interno del Coordinamento stesso -  per i diversi ambiti di interesse determinandone i ruoli, le attribuzioni ed i campi operativi;
4) conferire procure speciali o generali;
5) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci e nominare i soci sostenitori;
6) compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell' oggetto sociale, fatta esclusione soltanto per quelli che, in rispetto del presente regolamento, sono riservati all' assemblea.


ART.19
COOPTAZIONE
La cooptazione è ammessa se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti del Coordinamento di Gruppo. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla rielezione definitiva. Se viene a mancare la maggioranza del Coordinamento, l’Assemblea deve essere convocata dal Responsabile del Coordinamento di Gruppo. Il Coordinamento è tenuto a convocare l’Assemblea e rimanere in carica fino alla sua sostituzione.
I membri cooptati rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.


ART. 20
REFERENTE GRUPPO MAESTRI ARTIGIANI POSATORI PIETRA
Il Referente del Gruppo Maestri Artigiani Posatori Pietra rappresenta a tutti gli effetti il Gruppo Maestri Artigiani Posatori Pietra e viene eletto dall’Assemblea dei soci.
Su autorizzazione del Coordinamento di Gruppo il Referente del Gruppo Maestri Artigiani Posatori Pietra può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Referente o ad un Referente, o con speciale procura ad un coordinatore o ad impiegato amministrativo.
In caso di assenza o impedimento del Referente tutte le mansioni spettano al Vice.


ART.21
REFERENTI NEL COORDINAMENTO
Al proprio interno, il Coordinamento di Gruppo nomina i Referenti nelle seguenti aree di interesse nel rispetto e perseguimento degli scopi del Gruppo:


Rapporti con la Categoria Porfido;
Codice deontologico;
Formazione continua degli associati;
Corsi di formazione per esterni;
Rapporti con i CFP;
Rapporti con gli Enti Pubblici;
Gestione sito web;
Manuale Maestro Posatore Pietra e manuale delle Procedure;
Rapporti con il Distretto del Porfido, la Filiera e ESPO;
Rapporti con gli altri gruppi dei Maestri Artigiani Posatori Ceramica e Posatori Legno.

All'interno del Coordinamento, le varie aree di interesse possono essere gestire da uno o più membri del Coordinamento, così come un membro può essere referente di una o più aree.

I Referenti, pur operando in autonomia nello svolgimento dei compiti loro assegnati, sono tenuti ad un costante aggiornamento del lavoro svolto e dell'avanzamento all'interno del Coordinamento di Gruppo o almeno sul sito web nell'apposito forum attivo.


ART.22
ELENCO FORMATORI
Nell'ambito dell'area di interesse della formazione esterna presso Enti e istituzioni o società private, con il presente regolamento viene istituito l'elenco dei Maestri Artigiani Posatori Pietra Formatori.

Tale elenco, gestito dal Referente per i Corsi di Formazione esterni, comprende tutti i soci del Gruppo che si rendano disponibili per prestare la loro opera in qualità di formatori, sia all'interno del Gruppo, che dell'Associazione Artigiani che presso Enti Pubblici (scuole, istituti di formazione ecc.) o privati (associazioni di categoria, consorzi per la formazione e ditte).
Al momento dell'inserimento nell'elenco, il formatore comunicherà l'eventuale ambito di competenza e/o abilità al Referente.


Gli incarichi ottenuti dai soci formatori così come i compensi orari, giornalieri o a progetto, si intendono ad personam e quindi stipulati direttamente tra il socio Maestro Artigiano Posatore e gli Enti o privati interessati.
Nulla è dovuto al Gruppo in quanto lo stesso non ha carattere di intermediazione bensì di segnalazione nel rispetto e nel perseguimento degli scopi del Gruppo stesso così come agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.


ART.23
QUOTA ASSOCIATIVA

Il Coordinamento di Gruppo, in prima seduta dopo insediamento, stabilisce le quote annuali di adesione che soci ordinari e onorari sono tenuti a versare all'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di cui il gruppo è parte integrante.
La somma percepita per le quote di adesione annuale verrà messa a disposizione del Coordinamento di Gruppo per la realizzazione e il conseguimento degli scopi del Gruppo stesso.


ART.24
MARCHIO DEL GRUPPO
Il Coordinamento di Gruppo provvede a sottoporre ai soci un marchio di Gruppo che gli associati potranno utilizzare per la promozione della loro attività.
E' fatto divieto di utilizzare il marchio da parte di non appartenenti il Gruppo o di usarlo per scopi diversi da quelli del Gruppo.

Il marchio potrà essere usato nel formato più idoneo alle diverse necessità, ma mai modificato in tutto o in parte né inglobato in altri marchi o loghi aziendali.

ART. 25
SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO
Il Gruppo, in sede di assemblea o su richiesta all'assemblea stessa da parte del Coordinamento di Gruppo, può decretare il proprio scioglimento in qualsiasi momento, fermo restando che le quote associative o parte di esse precedentemente versate non verranno restituite e saranno incamerate e gestite direttamente dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese a favore delle attività del Consiglio Direttivo Provinciale di Categoria.
Per tutto quanto non è riportato nel presente Regolamento, valgono le vigenti norme del Codice Civile.


 
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